Matline: attivato un nuovo percorso di ricerca
a cura di Luisella Gilardi, DoRS

Il regolamento REACh prevede che alcune sostanze dotate di proprietà tossiche e di bioaccumulo nell’ambiente entrino in una lista, la cosidetta “candidate list”, e, al termine di un lungo processo di consultazione tra gli stati membri, siano inserite nell’allegato XIV, ovvero nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Questo comporta che tutte le aziende che le producono o che le importano devono richiedere apposita autorizzazione all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) per poter continuare a produrle e a metterle in commercio. Se l’autorizzazione è rilasciata la sostanza può essere prodotta e commercializzata ma solo fino ad una certa data (sunset date). 

Talune sostanze possono invece essere sottoposte a restrizioni di uso, ovvero, nel caso in cui si valuti che un determinato uso comporti un’esposizione  in grado di provocare un danno per l’uomo o per l’ambiente, tale uso può essere vietato. L’elenco delle sostanze e delle relative restrizioni costituisce l’allegato XVII del Regolamento REACh.

 MATline permette, da oggi,  di cercare quelle sostanze che hanno i seguenti 3 requisiti :

  • presenti nella candiadte list,
  • incluse nell’allegato XIV
  • incluse nell’allegato XVII

E' possibile, infatti,  dopo aver selezionato l’opzione “Ricerca per agente”, accedere ad una nuova modalità di interrogazione denominata “Regolamento REACh”  che permette di filtrare la ricerca per i tre requisiti descritti sopra (candidate list, allegato XIV e allegato XVII).

La possibilità di applicare questa nuova modalità permette di sapere, ad esempio, quali sono le sostanze, fra quelle comprese in MATline, soggette a restrizioni di uso e di conoscere, attraverso la lettura della scheda, tutti gli usi non consentiti.

Per esempio selezionando l'agente chimico: benzene scorrendo la scheda si arriva al campo denominato Regolamento REACh, che riporta “Sostanza soggetta a restrizioni secondo l'Allegato XVII del regolamento REACH e successivi aggiornamenti”. La selezione del termine restrizioni per mette di conoscere che l’uso di tale sostanza:

  1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.
  2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.
  3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:— come sostanza,— come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
  4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica: a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE; b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti.

 

Area dedicata al Regolamento REACh - Regione Piemonte

MATline

 


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