Novità sul Regolamento per la classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele.
a cura di Manuela Orengia, ASL TO1

Novità

Il 10 marzo 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Europeo 286/2011 (chiamato anche 2° ATP CLP) che modifica il Regolamento CLP alla luce della terza revisione del GHS.
Il 2° ATP CLP riporta la classificazione aggiornata di quattro sostanze, ma soprattutto aggiorna e modifica il metodo di classificazione e calcolo di alcune classi di pericolo; ecco alcune delle principali modifiche apportate:

  • modifica dei requisiti dimensionali per i pittogrammi mostrati in etichetta;
  • modifica del calcolo della classe degli esplosivi;
  • introduzione delle sottocategorie 1A e 1B nella classe dei sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie;
  • modifica dei criteri per la classificazione di sostanze e miscele pericolose per l'ambiente;
  • aggiornamento della classe di pericolo per i prodotti pericolosi per lo strato d'ozono.

 

Cos'è il regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, più noto come CLP (acronimo inglese di “Classification, Labelling and Packaging”), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
Con l’emanazione del CLP, il sistema europeo si è allineato al GHS, Sistema Globale Armonizzato delle Nazioni Unite che, ispirandosi principalmente ai quattro sistemi di classificazione “maggiori” ( Regolamentazione USA da applicarsi nel luogo di lavoro, per i consumatori e per gli antiparassitari; Regolamentazione Canadese da applicarsi nel luogo di lavoro, per i consumatori e per gli antiparassitari; Direttive dell'Unione Europea per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; Regolamentazione delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose), si prefiggeva l’obiettivo di unificare a livello mondiale la descrizione dei rischi connessi alla gestione delle sostanze chimiche.
In particolare, per quanto concerne la Comunità Europea, il Regolamento CLP sostituisce la Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (DPP).

 

Struttura del CLP

Il Regolamento è articolato in sette titoli :

Titolo I  Questioni generali
Titolo II  Classificazione dei pericoli
Titolo III  Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura
Titolo IV  Imballaggio
Titolo V  Armonizzazione delle classificazioni e inventario
Titolo VI  Autorità Competenti e attuazione
Titolo VII  Disposizioni comuni e finali

e sette allegati tecnici:

Allegato I  Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura sostanze e miscele pericolose
Allegato II  Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele
Allegato III  Elenco delle indicazioni di pericolo (hazard statements)
Allegato IV Elenco dei Consigli di prudenza (Precautionary Statements)
Allegato V  Pittogrammi di pericolo
Allegato VI  Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose
Allegato VII  Tabella di conversione dalla classificazione secondo la DSP alla classificazione secondo il CLP

 

Campo di applicazione

Rientrano sotto la legislazione del CLP, le sostanze chimiche e miscele, inclusi biocidi e antiparassitari, indipendentemente dal loro quantitativo.
Sono escluse invece dal Regolamento:

  • sostanze e miscele destinate all’utilizzatore finale e disciplinate da altra normativa europea (farmaci ad uso umano e veterinario, cosmetici, dispositivi medici, alimenti e mangimi)
  • sostanze e miscele radioattive,
  • sostanze e miscele soggette a controllo doganale,intermedi non isolati,sostanze/miscele destinate alla ricerca e non immesse sul mercato
  • rifiuti

Novità del CLP

Le principali differenze del Regolamento CLP dalla precedente normativa Comunitaria riguardano la terminologia, i criteri di classificazione e l’etichettatura.
Per citare alcuni esempi:

  • la terminologia subisce alcune variazioni: “preparato” è sostituito da “miscela”; “categoria di pericolo” da “classe di pericolo”; non si parla più di “frasi di rischio” bensì di “indicazioni di pericolo” mentre le “frasi di prudenza” sono sostituite dai “consigli di prudenza”. Anche sugli attori della catena di approvvigionamento dei prodotti si specificano meglio i termini: per “fornitore” si intende ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela. E per “formulatore” si intende un utilizzatore a valle, non produttore;
  • il numero totale delle classi di pericolo previste dal regolamento CLP è superiore rispetto al numero totale delle categorie di pericolo previste dalla DSP. Ad es., per quanto riguarda il pericolo fisico, si passa dalle 5 categorie nella DSP a 16 classi di pericolo nel CLP ;
    - le frasi R e S della precedente normativa vengono sostituite dalle frasi H (Hazard Statements o Indicazione di Pericolo) e P (Precautionary Statements o Consigli di Prudenza) ed aumentano di numero. Si presentano in codice alfanumerico costituito da una lettera (H o P) seguita da 3 cifre (la prima indica il tipo di Pericolo o di Consiglio mentre le ultime due corrispondono all’ordine sequenziale del Pericolo o del Consiglio);
  • il Regolamento introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele;
  • i simboli di pericolo diventano pittogrammi e cambia il colore dello sfondo e della cornice e l’orientamento del quadrato; si riportano a titolo d’esempio il simbolo e il pittogramma per una sostanza comburente:

 


Classificazione

La classificazione di una sostanza o miscela riflette il tipo e la gravità dei pericoli che possono derivare dalla gestione (esposizione, lavorazione, stoccaggio, smaltimento) di tale sostanze, ovvero la possibile nocività per gli esseri umani o l’ambiente.
I pericoli vengono classificati mediante classi di pericolo così suddivise :

  • PERICOLI FISICI (16 classi)
  • PERICOLI PER LA SALUTE (10 classi)
  • PERICOLI PER L’AMBIENTE (2 classi)

 Le categorie vengono poi ulteriormente diversificate in categorie o sottoclassi

pericolo fisico

Esplosivi                                                           
Gas infiammabili

Aerosol infiammabili

Gas comburenti

Gas sotto pressione

Liquidi infiammabili

Solidi infiammabili

Sostanze e miscele autoreattive

Liquidi piroforici

Solidi piroforici

Sostanze e miscele autoriscaldanti

Sostanze e miscele che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili

Liquidi comburenti

Solidi comburenti

Perossidi organici

Sostanze e miscele corrosive per i metallici

pericolo per la salute umana

Tossicità acuta

Corrosione/irritazione della pelle

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Mutagenicità sulle cellule germinali

Cancerogenicità

Tossicità per la riproduzione

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Pericolo in caso di aspirazione

pericolo per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente acquatico

classe di pericolo supplementare (UE)

pericolose per lo strato di ozono

 
Una volta individuati i pericoli delle sostanze e delle miscele, il responsabile dell’immissione sul mercato deve procedere alla corretta classificazione ricorrendo o alle classificazioni armonizzate oppure, quando queste non siano disponibili o risultino insufficienti,  all’autoclassificazione, rispettando i criteri previsti dal Regolamento. Per le miscele deve essere sempre effettuata l’autoclassificazione partendo dalle classificazioni armonizzate eventualmente disponibili per le sostanze contenute nella miscela.
Il Regolamento CLP ha infatti tenuto conto e convertito tutte le classificazioni armonizzate delle sostanze relative alle precedenti normative. In particolate nella tabella 3.1 dell’allegato VI del Regolamento è riportata la conversione dalla classificazione contenuta nell’allegato I (aggiornato al XXIX adeguamento tecnico) della precedente normativa DSP.
In questo modo l’industria, nella figura dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle, diventa responsabile della corretta informazione sui rischi e pericoli attribuiti alle sostanze e si rende pertanto fondamentale l’aggiornamento riguardo alle nuove informazioni tecniche o scientifiche che potrebbero modificare la classificazione e l’etichettatura delle sostanze o miscele fornite.

 

Scheda dati di sicurezza

Le schede di dati di sicurezza sono un importante strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento industriale. Indicano infatti le condizioni per minimizzare l’esposizione alla sostanza e quindi il rischio ad essa legato.
Nel contesto del regolamento CLP, può essere necessario aggiornare una scheda di dati di sicurezza esistente in caso di riclassificazione o di rietichettatura di una sostanza o miscela a norma del regolamento CLP, quando si rendono disponibili nuove informazioni relative ai pericoli oppure quando sostanze o miscele che non sono state classificate a norma della DSP o della DPP attualmente sono classificate come pericolose.

Transizione al regolamento CLP

Il Regolamento CLP prevede un lungo periodo di transizione in cui la vecchia normativa venga gradatamente sostituita da quella nuova. Il processo di transizione terminerà il 1 giugno 2017.
Le tappe fondamentali, diversificate per sostanze pure e miscele, sono riportate nella tabella sottostante:

 

                20/01/2009                           01/12/2010    01/12/2012*                                          01/06/2015     01/06/2017*

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTANZE

SOSTANZE

MISCELE

MISCELE

 

67/548/CEE

CLP

67/548/CEE

CLP

67/548/CEE

CLP

CLP

Classificazione

SI

Facoltativo

SI

SI

SI

Facoltativo

SI

Etichettatura

A scelta tra i 2 regolamenti

A scelta tra i 2 regolamenti

NO

SI

SI

Facoltativo

SI

Imballaggio

A scelta tra i 2 regolamenti

A scelta tra i 2 regolamenti

NO

SI

SI

Facoltativo

SI

                   

 *DEROGA: le sostanze e la miscele immesse sul mercato rispettivamente entro il 01/12/2010 e 01/06/2015, possono non essere rietichettate e riimballate rispettivamente fino al 01/12/2012 e 01/06/2017.

 

Reach e CLP

Sebbene i Regolamenti REACH e CLP possano definirsi complementari (il primo si applica a tutte le sostanze e miscele ma al di sopra di un dato tonnellaggio, il secondo riguarda solo sostanze e miscele pericolose indipendentemente dal quantitativo), l’entrata in vigore del CLP ha introdotto alcune modifiche nel REACH.
In particolare:

  • si prevede l’obbligo di fornitura della SdS, entro la data di fornitura della sostanze o miscela
  • viene soppresso il titolo XI (inventario) e sostituito dal titolo V del CLP

Inoltre la riclassificazione di una sostanza o miscela secondo i nuovi criteri del CLP può portare a nuovi obblighi a norma del Regolamento REACH e conseguentemente a scadenze diverse da rispettare.

Riferimenti

Testo completo  del Regolamento CLP

Testo completo del Regolamento 286/2011

Elenco completo delle indicazioni di pericolo


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