Novità sul Regolamento per la classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele. a cura di Manuela Orengia, ASL TO1Pubblicato il 17 Maggio 2011Aggiornato il Testi normativiNovitàCos'è il regolamento CLPStruttura del CLPCampo di applicazioneNovità del CLPClassificazioneScheda dati di sicurezzaTransizione al regolamento CLPReach e CLPNovitàIl 10 marzo 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Europeo 286/2011 (chiamato anche 2° ATP CLP) che modifica il Regolamento CLP alla luce della terza revisione del GHS. Il 2° ATP CLP riporta la classificazione aggiornata di quattro sostanze, ma soprattutto aggiorna e modifica il metodo di classificazione e calcolo di alcune classi di pericolo; ecco alcune delle principali modifiche apportate: modifica dei requisiti dimensionali per i pittogrammi mostrati in etichetta; modifica del calcolo della classe degli esplosivi; introduzione delle sottocategorie 1A e 1B nella classe dei sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie; modifica dei criteri per la classificazione di sostanze e miscele pericolose per l'ambiente; aggiornamento della classe di pericolo per i prodotti pericolosi per lo strato d'ozono. Cos'è il regolamento CLPIl Regolamento CE n. 1272/2008, più noto come CLP (acronimo inglese di “Classification, Labelling and Packaging”), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Con l’emanazione del CLP, il sistema europeo si è allineato al GHS, Sistema Globale Armonizzato delle Nazioni Unite che, ispirandosi principalmente ai quattro sistemi di classificazione “maggiori” ( Regolamentazione USA da applicarsi nel luogo di lavoro, per i consumatori e per gli antiparassitari; Regolamentazione Canadese da applicarsi nel luogo di lavoro, per i consumatori e per gli antiparassitari; Direttive dell'Unione Europea per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; Regolamentazione delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose), si prefiggeva l’obiettivo di unificare a livello mondiale la descrizione dei rischi connessi alla gestione delle sostanze chimiche. In particolare, per quanto concerne la Comunità Europea, il Regolamento CLP sostituisce la Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (DPP). Struttura del CLPIl Regolamento è articolato in sette titoli : Titolo I Questioni generaliTitolo II Classificazione dei pericoliTitolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettaturaTitolo IV ImballaggioTitolo V Armonizzazione delle classificazioni e inventarioTitolo VI Autorità Competenti e attuazioneTitolo VII Disposizioni comuni e finali e sette allegati tecnici: Allegato I Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura sostanze e miscele pericoloseAllegato II Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e misceleAllegato III Elenco delle indicazioni di pericolo (hazard statements)Allegato IV Elenco dei Consigli di prudenza (Precautionary Statements)Allegato V Pittogrammi di pericoloAllegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericoloseAllegato VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la DSP alla classificazione secondo il CLP Campo di applicazioneRientrano sotto la legislazione del CLP, le sostanze chimiche e miscele, inclusi biocidi e antiparassitari, indipendentemente dal loro quantitativo.Sono escluse invece dal Regolamento: sostanze e miscele destinate all’utilizzatore finale e disciplinate da altra normativa europea (farmaci ad uso umano e veterinario, cosmetici, dispositivi medici, alimenti e mangimi) sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele soggette a controllo doganale,intermedi non isolati,sostanze/miscele destinate alla ricerca e non immesse sul mercato rifiuti Novità del CLPLe principali differenze del Regolamento CLP dalla precedente normativa Comunitaria riguardano la terminologia, i criteri di classificazione e l’etichettatura. Per citare alcuni esempi: la terminologia subisce alcune variazioni: “preparato” è sostituito da “miscela”; “categoria di pericolo” da “classe di pericolo”; non si parla più di “frasi di rischio” bensì di “indicazioni di pericolo” mentre le “frasi di prudenza” sono sostituite dai “consigli di prudenza”. Anche sugli attori della catena di approvvigionamento dei prodotti si specificano meglio i termini: per “fornitore” si intende ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela. E per “formulatore” si intende un utilizzatore a valle, non produttore; il numero totale delle classi di pericolo previste dal regolamento CLP è superiore rispetto al numero totale delle categorie di pericolo previste dalla DSP. Ad es., per quanto riguarda il pericolo fisico, si passa dalle 5 categorie nella DSP a 16 classi di pericolo nel CLP ;- le frasi R e S della precedente normativa vengono sostituite dalle frasi H (Hazard Statements o Indicazione di Pericolo) e P (Precautionary Statements o Consigli di Prudenza) ed aumentano di numero. Si presentano in codice alfanumerico costituito da una lettera (H o P) seguita da 3 cifre (la prima indica il tipo di Pericolo o di Consiglio mentre le ultime due corrispondono all’ordine sequenziale del Pericolo o del Consiglio); il Regolamento introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele; i simboli di pericolo diventano pittogrammi e cambia il colore dello sfondo e della cornice e l’orientamento del quadrato; si riportano a titolo d’esempio il simbolo e il pittogramma per una sostanza comburente: ClassificazioneLa classificazione di una sostanza o miscela riflette il tipo e la gravità dei pericoli che possono derivare dalla gestione (esposizione, lavorazione, stoccaggio, smaltimento) di tale sostanze, ovvero la possibile nocività per gli esseri umani o l’ambiente. I pericoli vengono classificati mediante classi di pericolo così suddivise : PERICOLI FISICI (16 classi) PERICOLI PER LA SALUTE (10 classi) PERICOLI PER L’AMBIENTE (2 classi) Le categorie vengono poi ulteriormente diversificate in categorie o sottoclassi pericolo fisico Esplosivi Gas infiammabili Aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Liquidi infiammabili Solidi infiammabili Sostanze e miscele autoreattive Liquidi piroforici Solidi piroforici Sostanze e miscele autoriscaldanti Sostanze e miscele che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili Liquidi comburenti Solidi comburenti Perossidi organici Sostanze e miscele corrosive per i metallici pericolo per la salute umana Tossicità acuta Corrosione/irritazione della pelle Gravi lesioni oculari/irritazione oculare Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle Mutagenicità sulle cellule germinali Cancerogenicità Tossicità per la riproduzione Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Pericolo in caso di aspirazione pericolo per l'ambiente Pericoloso per l'ambiente acquatico classe di pericolo supplementare (UE) pericolose per lo strato di ozono Una volta individuati i pericoli delle sostanze e delle miscele, il responsabile dell’immissione sul mercato deve procedere alla corretta classificazione ricorrendo o alle classificazioni armonizzate oppure, quando queste non siano disponibili o risultino insufficienti, all’autoclassificazione, rispettando i criteri previsti dal Regolamento. Per le miscele deve essere sempre effettuata l’autoclassificazione partendo dalle classificazioni armonizzate eventualmente disponibili per le sostanze contenute nella miscela. Il Regolamento CLP ha infatti tenuto conto e convertito tutte le classificazioni armonizzate delle sostanze relative alle precedenti normative. In particolate nella tabella 3.1 dell’allegato VI del Regolamento è riportata la conversione dalla classificazione contenuta nell’allegato I (aggiornato al XXIX adeguamento tecnico) della precedente normativa DSP. In questo modo l’industria, nella figura dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle, diventa responsabile della corretta informazione sui rischi e pericoli attribuiti alle sostanze e si rende pertanto fondamentale l’aggiornamento riguardo alle nuove informazioni tecniche o scientifiche che potrebbero modificare la classificazione e l’etichettatura delle sostanze o miscele fornite. Scheda dati di sicurezzaLe schede di dati di sicurezza sono un importante strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento industriale. Indicano infatti le condizioni per minimizzare l’esposizione alla sostanza e quindi il rischio ad essa legato. Nel contesto del regolamento CLP, può essere necessario aggiornare una scheda di dati di sicurezza esistente in caso di riclassificazione o di rietichettatura di una sostanza o miscela a norma del regolamento CLP, quando si rendono disponibili nuove informazioni relative ai pericoli oppure quando sostanze o miscele che non sono state classificate a norma della DSP o della DPP attualmente sono classificate come pericolose.Transizione al regolamento CLPIl Regolamento CLP prevede un lungo periodo di transizione in cui la vecchia normativa venga gradatamente sostituita da quella nuova. Il processo di transizione terminerà il 1 giugno 2017. Le tappe fondamentali, diversificate per sostanze pure e miscele, sono riportate nella tabella sottostante: 20/01/2009 01/12/2010 01/12/2012* 01/06/2015 01/06/2017* SOSTANZE SOSTANZE MISCELE MISCELE 67/548/CEE CLP 67/548/CEE CLP 67/548/CEE CLP CLP Classificazione SI Facoltativo SI SI SI Facoltativo SI Etichettatura A scelta tra i 2 regolamenti A scelta tra i 2 regolamenti NO SI SI Facoltativo SI Imballaggio A scelta tra i 2 regolamenti A scelta tra i 2 regolamenti NO SI SI Facoltativo SI *DEROGA: le sostanze e la miscele immesse sul mercato rispettivamente entro il 01/12/2010 e 01/06/2015, possono non essere rietichettate e riimballate rispettivamente fino al 01/12/2012 e 01/06/2017. Reach e CLPSebbene i Regolamenti REACH e CLP possano definirsi complementari (il primo si applica a tutte le sostanze e miscele ma al di sopra di un dato tonnellaggio, il secondo riguarda solo sostanze e miscele pericolose indipendentemente dal quantitativo), l’entrata in vigore del CLP ha introdotto alcune modifiche nel REACH. In particolare: si prevede l’obbligo di fornitura della SdS, entro la data di fornitura della sostanze o miscela viene soppresso il titolo XI (inventario) e sostituito dal titolo V del CLP Inoltre la riclassificazione di una sostanza o miscela secondo i nuovi criteri del CLP può portare a nuovi obblighi a norma del Regolamento REACH e conseguentemente a scadenze diverse da rispettare. Riferimenti Testo completo del Regolamento CLP Testo completo del Regolamento 286/2011 Elenco completo delle indicazioni di pericoloTAG ARTICOLO