Nuovo Regolamento sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolosea cura di Luisella Gilardi, DoRS.Pubblicato il 04 Marzo 2009Aggiornato il Testi normativiPremessaPrincipali modifiche introdotte dal regolamento CLPTransizione tra i due sistemiPremessaNel quadro della Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, è stato deciso di introdurre un sistema globale armonizzato di classificazione dei prodotti chimici (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS). Il GHS contempla: criteri globali armonizzati per la classificazione e l'etichettatura di prodotti e composti chimici; elementi atti a comunicare i pericoli derivanti da sostanze e composti chimici. Attualmente esistono diversi sistemi di classificazione ed etichettatura a livello mondiale. La stessa sostanza potrebbe essere classificata come "tossica" negli Stati Uniti, "nociva" nell'Unione Europea e "non pericolosa" in Cina. Per eliminare queste differenze e migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente in tutti i paesi, si è deciso di sviluppare un Sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici sotto l'egida delle Nazioni Unite. Un primo passo in questa direzione è stato compiuto con l'emanazione del Regolamento 1272/2008, pubblicato nel G.U.U.E.L 353 del 31 dicembre 2008 (Regolamento CLP – Classification, Labelling Packaging), in vigore dal 20 gennaio 2009. Principali modifiche introdotte dal regolamento CLPIl regolamento modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il regolamento segue la terminologia GHS: il termine "sostanza" viene mantenuto, mentre "preparato" viene sostituito da "miscela"; il termine "categoria di pericolo" viene sostituito da "classe di pericolo". La classe di pericolo indica la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre possono comprendere categorie di pericolo. Per esempio per le sostanze cancerogene le 3 “categorie ” attualmente presenti (Categoria 1- R45; Categoria 2 – R45 e Categoria 3 - R40) sono raggruppate in due categorie di pericolo : categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su animali. Questa categoria comprende due sottocategorie: categoria 1A: cancerogeno noto basato su evidenza sull’uomo: categoria 1B: cancerogeno presunto basato su evidenza su animali categoria 2 : Sospetto cancerogeno per l’uomo – cancerogeno sospetto in base a evidenza limitata su uomo e animale. Gli strumenti per comunicare il pericolo che deriva dall’uso o dall’esposizione ad una determinata sostanza o miscela sono due: l’etichetta e la scheda di sicurezza. Per quanto riguarda l’etichetta di una sostanza o di una miscela le principali novità riguardano: le frasi di rischio sono sostituite dagli hazard statetement (indicazioni di pericolo) per esempio la frase di rischio R28 – molto tossico se ingerito, è sostituita dall’hazard statement H300 – fatale se ingerito (allegato I, parti da 2 a 5) i consigli di prudenza sono sostituiti dai precautionary statement (allegato I, parti da 2 a 5). l'introduzione dell’avvertenza costituita da una singola parola che può essere “pericolo” oppure “attenzione”, secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa sono introdotti i pittogrammi di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione (allegato I) Per la scheda di sicurezza non vengono introdotte modifiche di rilievo, se non la variazione del paragrafo relativo alla classificazione ed etichettatura della sostanza o miscela. Tutte le sostanze fino ad oggi classificate dalla comunità europea sono presenti nell’allegato VI del presente regolamento, per ognuna di esse è presente la nuova classificazione ed etichettatura. Per quanto riguarda le miscele sono state apportate modifiche ai valori soglia e ai metodi di calcolo per la loro classificazione. Un’altra importante novità riguarda la realizzazione, da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di un inventario delle classificazioni ed etichettature, che sarà accessibile al pubblico e consultabile in forma di banca dati. Tale banca dati, oltre alle sostanze classificate dalla Comunità Europea includerà anche quelle sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del Regolamento CLP, rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel presente regolamento o nella direttiva 1999/45/CE.Transizione tra i due sistemiLa normativa prevede la contemporaneità del sistema attuale e di quello futuro durante un periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze dovranno essere conformi al nuovo sistema CLP, mentre per le miscele la data di entrata in vigore è posticipata al 1 giugno 2015.TAG ARTICOLO