E' permesso? Il consenso per trattare i dati dei minori: foto e video.
a cura di Grazia Bertiglia

ll minore ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale del minore. La pubblicazione del ritratto, comportando la divulgazione di un dato personale rappresentato dalle fattezze della persona, è regolamentata non solo dalle norme internazionali, costituzionali e dal Codice Civile, per quanto riguarda il diritto inviolabile della persona all’immagine, ma anche  dalla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e dal Codice per il trattamento dei dati personali.

Le norme sulla privacy e sul diritto d’autore impongono a chi intende diffondere l’immagine di una persona, in particolare di un minore, di rispettare alcuni adempimenti: innanzitutto, l’acquisizione del consenso, espresso dell’interessato maggiorenni o dai genitori o tutore legale se minorenne. ((art. 96 legge n. 633/1941; art. 23 d.lgs. n. 196/2003). Prima del consenso, va sempre data l’informazione preventiva sulle finalità e modalità del trattamento e sui diritti che  spettano al soggetto, compreso il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali (artt. 13, 23 e 26 d.lgs. n. 196/2003).
Va posta infine particolare attenzione ai dati (video, audio e scritti) che riguardano informazioni relative allo stato di salute, convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili dei soggetti coinvolti, ricordando che i dati personali sulla salute non possono comunque essere diffusi (cioè resi pubblici).

In ambito scolastico è stata dedicata particolare attenzione a questo riguardo  attraverso una circolare dettagliata già nel 2007; è prassi comune richiedere la cosiddetta “liberatoria” ai genitori  per ritrarre e poter pubblicare foto e video degli allievi, oltre che per trattare i loro dati personali ai fini didattici e scolastici.

Problema del tutto simile si pone quando si svolgono interventi di promozione della salute o educazione sanitaria rivolti direttamente agli alunni e studenti o in altri contesti in cui vi sono minori e dove può essere ancora più comune trovarsi di fronte a immagini o registrazioni che fanno riferimento a condizioni di salute del soggetto, la cui  diffusione è vietata.

La poca confidenza degli  operatori dei servizi con queste prassi e l’enorme facilità di  circolazione delle immagini e dei video meritano un approfondimento, per evitare le violazioni di legge senza rinunciare all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione potenti e utili.

Cosa fare allora? Poche avvertenze e semplici azioni possono metterci al riparo da proteste o ricorsi:

  • Divieto di diffusione. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  non possono essere diffusi; occorre quindi evitare l’identificazione di soggetti che rilasciano dichiarazioni sulle loro condizioni di salute e malattia e evitare riprese di stati patologici di soggetti  identificati. Se è necessario raccogliere “storie di salute” bisognerà evitare riprese in primo piano di chi parla,  ritratti a tutta persona di soggetti con  evidenti menomazioni o didascalie con le generalità dei soggetti.
  • Obbligo di informativa: deve essere specificato il motivo per cui si  trattano io dati personali, chi tratta i dati e ne è responsabile, il fatto che verranno diffusi (con esclusione di quelli relativi alla salute) e per quale scopo; che in caso di mancato consenso,  i dati non verranno trattati. (ossia non si riprenderanno le immagini e audio, se non in forme che escludano l’identificazione del soggetto)
  • Responsabili: indicare chiaramente a chi si possono chiedere informazioni o copia dei  dati raccolti. (responsabile del trattamento – in genere il dirigente del Servizio)
  • Consenso: per il trattamento dei dati sensibili, ossia “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
    salute e la vita sessuale” (art. 4 comma 1 del Codice della privacy) il consenso. va espresso in forma scritta; per i minori la legge pone la potestà in capo a entrambi i genitori (o a un tutore). E’ necessario perciò prevedere sempre lo spazio per la firma di entrambi i genitori.
  • Misure di sicurezza: La legge prescrive che i dati personali siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Infine, per chi vuole approfondire il problema più generale dei video in internet, ormai il  mezzo più comune e alla portata di tutti per diffondere immagini -  il Garante sui è espresso più volte sui rischi che possono generarsi rispetto a tali pubblicazioni e la recente conferenza del Garanti europei della Privacy ha sottolineato ancora la necessità di tutelare in particolare i minori, sia con misure di protezione sia soprattutto con informazione e educazione sulle potenzialità e sui rischi connessi alla pubblicazione di immagini su community, social network, siti, ecc ipotizzando di introdurre la protezione dei dati personali come materia scolastica.  Suggeriamo la lettura dei seguenti documenti:

Dalla 31a Conferenza internazionale sulla protezione dei dati personali (Madrid, 2-4 novembre 2009)
QUO VADIS INTERNET? “QUOUSQUE TANDEM INTERNET PRIVACY NOSTRA ABUTERE?”
http://www.privacyconference2009.org/privacyconf2009/program/Programa_detallado/index-iden-idweb.html#sesion2

PROTECTING THE PRIVACY OF MINORS—A PRIORITY MISSION

http://www.privacyconference2009.org/privacyconf2009/program/Programa_detallado/index-iden-idweb.html#sesion4

e dal sito del Garante per la protezione dei dati personali: Social network: attenzione agli effetti collaterali http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1614258


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