E' permesso? Il consenso per trattare i dati dei minori: foto e video.a cura di Grazia BertigliaPubblicato il 04 Novembre 2009Aggiornato il Testi normativill minore ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale del minore. La pubblicazione del ritratto, comportando la divulgazione di un dato personale rappresentato dalle fattezze della persona, è regolamentata non solo dalle norme internazionali, costituzionali e dal Codice Civile, per quanto riguarda il diritto inviolabile della persona all’immagine, ma anche dalla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e dal Codice per il trattamento dei dati personali. Le norme sulla privacy e sul diritto d’autore impongono a chi intende diffondere l’immagine di una persona, in particolare di un minore, di rispettare alcuni adempimenti: innanzitutto, l’acquisizione del consenso, espresso dell’interessato maggiorenni o dai genitori o tutore legale se minorenne. ((art. 96 legge n. 633/1941; art. 23 d.lgs. n. 196/2003). Prima del consenso, va sempre data l’informazione preventiva sulle finalità e modalità del trattamento e sui diritti che spettano al soggetto, compreso il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali (artt. 13, 23 e 26 d.lgs. n. 196/2003). Va posta infine particolare attenzione ai dati (video, audio e scritti) che riguardano informazioni relative allo stato di salute, convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili dei soggetti coinvolti, ricordando che i dati personali sulla salute non possono comunque essere diffusi (cioè resi pubblici). In ambito scolastico è stata dedicata particolare attenzione a questo riguardo attraverso una circolare dettagliata già nel 2007; è prassi comune richiedere la cosiddetta “liberatoria” ai genitori per ritrarre e poter pubblicare foto e video degli allievi, oltre che per trattare i loro dati personali ai fini didattici e scolastici. Problema del tutto simile si pone quando si svolgono interventi di promozione della salute o educazione sanitaria rivolti direttamente agli alunni e studenti o in altri contesti in cui vi sono minori e dove può essere ancora più comune trovarsi di fronte a immagini o registrazioni che fanno riferimento a condizioni di salute del soggetto, la cui diffusione è vietata. La poca confidenza degli operatori dei servizi con queste prassi e l’enorme facilità di circolazione delle immagini e dei video meritano un approfondimento, per evitare le violazioni di legge senza rinunciare all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione potenti e utili. Cosa fare allora? Poche avvertenze e semplici azioni possono metterci al riparo da proteste o ricorsi: Divieto di diffusione. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere diffusi; occorre quindi evitare l’identificazione di soggetti che rilasciano dichiarazioni sulle loro condizioni di salute e malattia e evitare riprese di stati patologici di soggetti identificati. Se è necessario raccogliere “storie di salute” bisognerà evitare riprese in primo piano di chi parla, ritratti a tutta persona di soggetti con evidenti menomazioni o didascalie con le generalità dei soggetti. Obbligo di informativa: deve essere specificato il motivo per cui si trattano io dati personali, chi tratta i dati e ne è responsabile, il fatto che verranno diffusi (con esclusione di quelli relativi alla salute) e per quale scopo; che in caso di mancato consenso, i dati non verranno trattati. (ossia non si riprenderanno le immagini e audio, se non in forme che escludano l’identificazione del soggetto) Responsabili: indicare chiaramente a chi si possono chiedere informazioni o copia dei dati raccolti. (responsabile del trattamento – in genere il dirigente del Servizio) Consenso: per il trattamento dei dati sensibili, ossia “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato disalute e la vita sessuale” (art. 4 comma 1 del Codice della privacy) il consenso. va espresso in forma scritta; per i minori la legge pone la potestà in capo a entrambi i genitori (o a un tutore). E’ necessario perciò prevedere sempre lo spazio per la firma di entrambi i genitori. Misure di sicurezza: La legge prescrive che i dati personali siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Infine, per chi vuole approfondire il problema più generale dei video in internet, ormai il mezzo più comune e alla portata di tutti per diffondere immagini - il Garante sui è espresso più volte sui rischi che possono generarsi rispetto a tali pubblicazioni e la recente conferenza del Garanti europei della Privacy ha sottolineato ancora la necessità di tutelare in particolare i minori, sia con misure di protezione sia soprattutto con informazione e educazione sulle potenzialità e sui rischi connessi alla pubblicazione di immagini su community, social network, siti, ecc ipotizzando di introdurre la protezione dei dati personali come materia scolastica. Suggeriamo la lettura dei seguenti documenti: Dalla 31a Conferenza internazionale sulla protezione dei dati personali (Madrid, 2-4 novembre 2009)QUO VADIS INTERNET? “QUOUSQUE TANDEM INTERNET PRIVACY NOSTRA ABUTERE?” http://www.privacyconference2009.org/privacyconf2009/program/Programa_detallado/index-iden-idweb.html#sesion2 PROTECTING THE PRIVACY OF MINORS—A PRIORITY MISSION http://www.privacyconference2009.org/privacyconf2009/program/Programa_detallado/index-iden-idweb.html#sesion4 e dal sito del Garante per la protezione dei dati personali: Social network: attenzione agli effetti collaterali http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1614258TAG ARTICOLO