Scusi, posso farle una domanda? Linee guida per i sondaggi. ARTICOLO AGGIORNATO
a cura di Grazia Bertiglia, Dors

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL GDPR 2016/679

Il 24 maggio 2018 è diventato pienamente operativo il Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati e l'Italia, con il D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 ha adeguato il proprio Codice.

Le linee guida del Garante qui richiamate sono tuttora valide per questo tipo di trattamenti.

Per approfondire gli aspetti normaqtivi si  suggerisce anche la lettura  dell'articolo   Sanità pubblica e modifiche al codice per il trattamento dei dati sanitari in Italia pubblicato su questo sito a Settembre 2018, riportato a fianco fra gli articoli correlati. 

 

Linee guida per i sondaggi

Il sondaggio, il questionario di gradimento, la survey sono strumenti sviluppati principalmente per fini commerciali che hanno una grande utilità anche per valutare i servizi pubblici sotto il profilo dell’efficienza e sono utili anche per scegliere la migliore allocazione delle risorse. Le tecnologie elettroniche consentono di realizzarli a costi molto contenuti.
Anche nel Servizio sanitario la legge  prevede che le ASL e le Regioni attivino “sistemi di monitoraggio e controllo (…) sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese”, ivi compreso ”il gradimento degli utilizzatori dei servizi”. (D. Lgs. 502/92 art. 8 octies). Oltre all’utilità dei dati raccolti esiste inoltre un effetto positivo del sondaggio che, di per sé, è utile a migliorare il rapporto con l’utenza e a rafforzare la fiducia.
Quando si entra nel campo della salute però, occorre aver presente alcuni aspetti che potrebbero condurre, anche involontariamente, a conoscere e trattare dati personali riservati.
Il Garante della Privacy ha recentemente pubblicato le  LINEE GUIDA che indicano le regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari (customer satisfaction) offerti ai cittadini per non violare la privacy dei soggetti coinvolti.
Dors in passato ha già trattato dei questionari anonimi e di come l’anonimato debba essere correttamente inteso. (E' permesso? Le norme sulla privacy e i questionari sulla salute - Febbraio 2010)
Le linee guida del Garante ribadiscono a questo proposito che si possono condurre liberamente indagini con questionari che escludono l’utilizzo di dati personali (autosomministrati, senza codici identificativi, né  dati identificativi). Dove l’anonimato è garantito dalle modalità dell’indagine, la normativa per la privacy non si applica.
Negli altri casi invece, cioè quando, anche indirettamente, si possano individuare le singole persone rispondenti, occorre attenersi alle Linee Guida che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e sono perciò vincolanti.

Ecco i punti principali:
PRIMA DELL’INDAGINE: valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi.; prevedere dettagliata informativa. Ricordare che i sondaggi possono riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli esiti di salute e  degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate (appropriatezza).
NEL CORSO DELL’INDAGINE  Va data dettagliata informativa ai soggetti coinvolti nel sondaggio; la loro partecipazione deve essere sempre facoltativa.
Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute dell'utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino dalla fornitura di particolari ausili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso se l’indagine è svolta direttamente da un organismo privato, è necessario chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Se invece il sondaggio è condotto da organismi sanitari pubblici, anche attraverso strutture convenzionate, il consenso scritto non è necessario.
NELLA FASE DI ANALISI   I dati raccolti dovranno essere privati di eventuali codici identificativi diretti non appena si saranno compiute le verifiche di qualità dei dati stessi e si saranno compiute le operazioni di registrazione. I dati inerenti la vita sessuale non possono essere raccolti e se, incidentalmente, sono  presenti nelle risposte aperte, non dovranno essere considerati.L’analisi avverrà su dati resi anonimi cioè privati di dati identificativi;  non dovrà essere possibile risalire ai soggetti.I dati raccolti non potranno essere utilizzati per profilazione degli utenti a scopi di promozione di servizi o prodotti.
CONCLUSA L’ANALISI  La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o aggregata.


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