Buon compleanno Codice!
a cura di Luisa Mondo, Servizio di Epidemiologia ASL TO3

Il Codice e’ una convenzione internazionale, composta inizialmente da 11 articoli e continuamente aggiornata con "risoluzioni" (ogniqualvolta si renda necessario chiarire dei punti, fronteggiare nuove strategie commerciali o aggiornare i dati relativi alla ricerca scientifica), redatta con la finalità di assicurare ai neonati una nutrizione sicura ed adeguata, proteggendo l'allattamento al seno da pratiche inappropriate di commercializzazione e distribuzione dei sostituti del latte materno (articolo 1). L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l'allattamento materno esclusivo per i primi 6 mesi di vita del bambino, mantenendo poi il latte materno fino al secondo anno o oltre (se la mamma ed il bambino lo desiderano) introducendo gradualmente cibi complementari. Questo perché, se nei cosiddetti Paesi a Sviluppo Avanzato l’allattamento artificiale è meno salutare per il bambino e più costoso per le famiglie, il problema si fa drammatico nei Paesi in Via di Sviluppo dove l'OMS stima che 1,5 milioni di bambini muoiano ogni anno per la cosiddetta malattia da biberon (malnutrizione, diarrea e disidratazione poiché spesso la polvere è troppo diluita per aumentare la durata di costosissimi barattoli,  l'acqua utilizzata non è potabile, è sovente impossibile sterilizzare biberon e tettarelle). Il latte artificiale è anche nemico dell'ambiente: per avere sempre terre per pascolare o per coltivare il cibo destinato agli animali, milioni di alberi vengono abbattuti, le foreste vengono bruciate e tante specie di animali e piante vengono distrutte. Il processo di produzione del latte in polvere richiede quantità enormi di energia. Gli imballaggi, a loro volta, causano lo spreco di  carta, cartone, metallo e plastica ed i mezzi di trasporto usati per trasportare tali prodotti contribuiscono ulteriormente all’inquinamento.

Il Codice si applica quindi a tutti i sostituti del latte materno, i cosiddetti "alimenti per lattanti" (inclusi i cosiddetti latti speciali), i latti di proseguimento e di crescita, alimenti e bevande complementari, compresa l’acqua, se indicate per un'età inferiore ai 6 mesi, biberon e tettarelle (articoli 2 e 3). Non ne vieta l'uso né la vendita, ma pone delle restrizioni alla loro commercializzazione, sottoscritte dalle aziende produttrici che hanno partecipato alla stesura del codice accettandolo come standard minimo universale. All’articolo 4 il codice stabilisce che il materiale informativo e didattico relativo all’alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, includa un’informazione chiara su tutti i seguenti punti: i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno; l’ alimentazione materna, la preparazione necessaria all’allattamento al seno e il suo mantenimento; l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso anche parziale del biberon; la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; l’utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti, incluse le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative al loro impiego, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di alimenti per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l’utilizzazione dei sostituti del latte materno.

L’articolo 5.1 afferma: i prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale. L’articolo 5.2 sancisce che produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie.

L’articolo articolo 5.3 prevede il divieto di pubblicità nei punti vendita, divieto di offerta di campioni, divieto di impiego di espedienti  promozionali tale da indurre a comprare (esposizioni speciali, buoni sconto, premi, offerte promozionali) prodotti  coperti dal Codice.

L’articolo 5.4 precisa che produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon e nell’articolo 5.5 si precisa che nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.     

Con la diffusione della tecnologia e di internet, le ditte riescono a violare il codice con una facilità davvero strabiliante: non c’è ditta che non abbia un sito dal quale chiede la registrazione dei dati del bebè in modo da scrivere al compimento di ogni mese ed anno, inviare campioni, buoni sconto, auguri, etc etc. Su Facebook le ditte hanno maggior margine d’azione perchè possono comunicare quotidianamente con le mamme “amiche”, lanciare promozioni, campagne, sondaggi, lezioncine da parte di pediatri e non mancano app in modo che le mamme siano aggiornate, in ogni istante, sul loro telefonino…..

Gli articoli 6 e 7 e 11 danno precise indicazioni alle autorità ed ai servizi sanitari  ed ai governi in merito al rispetto del Codice. Nell’articolo  8 si raccomanda che il personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui si applica il Codice non svolga funzioni educative in relazione a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.           

L’articolo 9 stabilisca che sia la confezione che l’etichetta non dovrebbero raffigurare neonati, né dovrebbero riportare immagini o testi che possano idealizzare l’uso degli alimenti per lattanti.

L’articolo 10  pone l’attenzione sulla qualità dei prodotti vista come requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato.

L’Italia ha parzialmente integrato il Codice nel suo ordinamento legislativo a partire dal 1994 (DM n. 500/94, D

Lgs n. 241 del 19.3.1996, circolare 16 del 24 ottobre 2000, DM 16 gennaio 2002, DM n.46 del 22 febbraio 2005) e, più recentemente, a seguito della Direttiva della Commissione Europea (2006/141/CE) con il D.M. 82/2009 e successivo decreto sanzionatorio (D.L. 84/2011). Mentre il Codice riguarda tutti i sostituti del latte materno (tutte le formule e tutti gli alimenti e le bevande che possono sostituire il latte materno, raccomandato in maniera esclusiva fino a 6 mesi e con adeguati alimenti complementari fino a 2 anni e oltre), biberon e tettarelle, la legge italiana si limita a regolamentare il marketing delle formule sostitutive (latti tipo 1).

Sul sito del Ministero della Salute è illustrato il codice ed è possibile  scaricare un semplice vademecum su come segnalare le violazioni . Il monitoraggio delle violazioni del codice è effettuato da Ibfan Italia , che ogni 3 anni circa produce un report dettagliato di come le ditte non rispettino il Codice (disponibile sul sito).

Da anni persone serie  preparate lavorano nella promozione, protezione e sostegno dell’allattamento: ginecologi, pediatri, ostetriche, consulenti appositamente formate, mamme di gruppi di auto e mutuo aiuto. Tutti si impegnano per incoraggiare le donne anche nei momenti che sembrano  (o sono) più difficili, come uno scatto di crescita, la prima febbre, un ingorgo, la stanchezza…lo fanno senza avere i mezzi che hanno le ditte, senza poter approdare con altrettanta facilità sui telefonini delle puerpere, per fare un esempio. E soprattutto lo fanno senza conflitti di interesse, ma nell’ottica di dare il meglio alle donne e dai loro bambini, oggi e per il futuro.


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