Regioni unite per contrastare il gioco d’azzardo patologico.a cura di Elisa Valesio, Regione PiemontePubblicato il 26 Settembre 2017Aggiornato il 22 Maggio 2018Testi normativiLa Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome in data 7 settembre 2017 ha espresso l’intesa all’unanimità, su una normativa quadro riguardante le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico. In materia di gioco d’azzardo le Regioni si sono confrontate con il Governo a più riprese; la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 936) che ha previsto un’intesa in sede di Conferenza Unificata, per definire in modo condiviso: a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico; b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico. L’intesa sancita stabilisce alcune misure per ridurre l'offerta attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi in un'ottica di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Il documento prevede la riduzione delle AWP (ossia delle Slot machines di ultima generazione) e degli apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro (di cui al comma 6a). Le AWP attualmente in esercizio sono circa 400.000 e saranno ridotte a 265.000 con le modalità previste dall'emendamento del Governo approvato e recepito nell'art. 6-bis del D.L. 501/2017 convertito nella legge 96/2017: «Art. 6-bis. - (Riduzione degli apparecchi da divertimento) - 1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini: a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000; b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000. 2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. 3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita' degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio». Altro aspetto previsto nell’intesa è la rottamazione delle AWP rimanenti (le 265.000 circa di cui sopra) con le AWPR, (nuovi apparecchi che useranno tecniche più sofisticate per garantire la loro inalterabilità e la rilevazione di tentativi di manomissione) che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019 (così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016), in modo proporzionale a partire dal 1° gennaio 2018. Nell’arco di tre anni dovrà esserci il dimezzamento dei punti di vendita del gioco pubblico, attualmente stimati in circa 100.000. I punti vendita oggi abilitati alla installazione di AWP sono circa 98.600 , 69.000 tra bar e tabacchi e 29.600 sale e punti gioco. Infine si accentua l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico: il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ha definito uno “spartiacque" nella lotta alla ludopatia (cfr. Regioni.it del 7 settembre) che giunge dopo un confronto fra Stato, Regioni ed Enti locali durato alcuni mesi. che L’intesa è stata raggiunta con il recepimento di due emendamenti presentati dalla Conferenza delle Regioni e rivolti al Governo. concernenti le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico. In particolare: aggiungere che “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre le Regioni e le Province autonome ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione.” e definire che i dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli raccoglie periodicamente dovranno essere messi a disposizione delle Regioni e dei Comuni che ne facciano richiesta gratuitamente. In allegato il testo dell'intesa. DOWNLOAD & LINKProposta del Governo alle Regioni per il contrasto al gioco d'azzardo Intesa Stato Regioni 7 setttembre 2017- contrasto al gioco d'azzardoTAG ARTICOLOGIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO; LUDOPATIA; P.R.P. 2014-2018; VIDEOGIOCHI;