Diritto alla riservatezza dei minori: alcuni aspetti del problema alla luce del Regolamento Europeo.
a cura di Elisa Valesio - Regione Piemonte, Grazia Bertiglia - DoRS

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI

Recentemente - con il d.lgs. n. 154/2013 - il termine potestà è stato sostituito con quello di "responsabilità genitoriale".

Secondo la legge, le decisioni di maggiore interesse per i figli - relative all’istruzione, all’educazione e alla salute - sono esercitate di comune accordo da entrambi i genitori, anche in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi. In situazioni di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

Ad esempio, nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, controllo della vista, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile). In questi casi il consenso dell’altro è considerato implicito.

Si devono invece considerare come atti di straordinaria amministrazione operazioni chirurgiche, trattamenti continuativi e prolungati, psicoterapia, ecc. per i quali quindi è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori.

In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice, ma il medico può (e deve) procedere all’erogazione dell’atto sanitario, se ricorre lo stato di necessità (art. 54 Codice Penale).
In tali casi, si prescinde dal consenso per scongiurare gravi pericoli per la vita o l’integrità fisica della persona - e questo vale per chiunque, non importa l’età.

In casi meno urgenti, in presenza di diniego del consenso dei genitori, il medico può ricorrere al parere del Tribunale per i minorenni. Si richiede un provvedimento che precluda ai genitori l’esercizio della potestà limitatamente a quello specifico atto sanitario e autorizzi tale atto, anche a prescindere dal loro consenso.

Può accadere, e spesso accade, che un genitore sia assente per ragioni, quali: lontananza, impedimento, sua incapacità naturale o legale. Occorre allora valutare la situazione specifica, tenendo conto dell’urgenza dell’atto sanitario e dei tempi che apparirebbero necessari per far intervenire il genitore assente. Per chi acquisisce il consenso, il problema diventa quello della prova che l’altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace e per questo non abbia potuto prestare il consenso.

Al fine di semplificare e snellire questa fase, è possibile che il genitore presente compili e sottoscriva, sotto la sua responsabilità, un’autocertificazione, attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro genitore; l’autocertificazione deve essere conservata insieme al modulo di consenso. (rif art. 317, comma 1 Codice Civile).

MINORENNI SENZA GENITORI

Minorenne in affidamento, in comunità o in istituto penale.

L’affidatario, il responsabile della comunità o dell’istituto, fa le veci dei genitori in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, in cui rientrano i comuni trattamenti medici (art. 5, commi 1 e 3, legge n. 184/1983). Il medico può pertanto procedere all’atto sanitario con il loro consenso. In tali situazioni è necessario che l’affidatario dichiari per iscritto la sua qualità.

Per gli atti sanitari di straordinaria amministrazione, è necessario richiedere il consenso dei genitori (secondo le indicazioni dei precedenti punti) o del tutore, se c’è, oppure ottenere un provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Minorenne che vive in strada senza reperibilità dei genitori o minore straniero non accompagnato senza un un tutore legale

In questa situazione – salvo i casi urgenti - occorre la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni che presenterà il ricorso per ottenere un provvedimento autorizzativo dal Tribunale per i minorenni. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l’apertura di tutela e la nomina di un tutore.

Minorenne che ha un tutore

In questa situazione – salvo i casi urgenti - occorre la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni che presenterà il ricorso per ottenere un provvedimento autorizzativo dal Tribunale per i minorenni. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l’apertura di tutela e la nomina di un tutore.

TRATTAMENTI PSICOLOGICI, PSICOTERAPEUTICI E PSICHIATRICI

Per ciò che riguarda il caso specifico del consenso alla prestazione psicologica, l’articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi così cita: “Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà  genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’autorità tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.”

Sulla base delle indicazioni dell’articolo 31, il consenso informato deve essere firmato da entrambi i genitori in presenza dello psicologo o psicoterapeuta, salvo che vi sia un provvedimento del Giudice.

La responsabilità resta di entrambi i genitori anche nel caso di affidamento esclusivo, volendo la legge assicurare il diritto del minore di ricevere cura ed educazione da entrambi i genitori.

Per i trattamenti di neuro-psichiatria, essendo l’assistito minorenne, il consenso deve essere espresso da chi è titolare ed esercita la responsabilità genitoriale, ovvero, di norma, da entrambi i genitori.

Sul piano giuridico,  tale consenso rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione. Occorre, quindi, acquisire il consenso di entrambi i genitori (sposati o non, separati o conviventi) prima di qualsiasi attività con il minore.

È anche necessario poter provare il consenso di entrambi i genitori in caso di prima certificazione di handicap per il sostegno scolastico e, specialmente, per certificazioni o relazioni cliniche che, descrivendo i rapporti con le figure genitoriali, potrebbero essere utilizzate in tribunale con possibili ripercussioni nei rapporti del minore con i genitori.

E' bene quindi che ogni richiesta di certificazione o relazione sia firmata da entrambi i genitori e che, nel caso di genitori separati, la documentazione sia rilasciata in duplice copia (una a ciascun genitore). 

Ciascun genitore conserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il suo consenso. Questo comporta l'obbligo di sospendere ogni attività.

QUANDO IL MINORE PUO’ FARE DA SE’

Il minore ha il diritto di essere ascoltato, di esprimere la propria opinione e di essere coinvolto in tutte le situazioni che lo riguardano.

Norme di diritto internazionale  - nonché la Costituzione italiana -  specificano questo diritto e sottolineano che gli Stati devono promuovere e sostenere la partecipazione dei minori a qualsiasi livello:
- la UN Resolutionon the Rights of the Child, detta Omnibus Resolution, adottata dall’ONU nel 1989,
- la Convenzione europea di Strasburgo per l’esercizio dei Diritti dei minori del 1996,
- la Convenzione di Oviedo del 1997,
- la Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000.
- la Costituzione italiana, in particolare  gli artt. 2, 3, 13, 32.

Per alcuni atti sanitari il medico, su richiesta del minorenne, può procedere all’atto sanitario a prescindere dal consenso o dissenso e anche  all’insaputa dei genitori o del tutore. 

Si tratta precisamente:

  • degli accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e delle cure per malattie trasmesse sessualmente. art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056,
  • dei trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza previsti dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 e poi dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Soltanto nel caso in cui il medico accerti l’incapacità dell’interessato di comprendere il significato dell’accertamento o del trattamento da praticare, nonché le possibili conseguenze, l’intervento richiede necessariamente il consenso dei genitori la cui volontà, comunque, non prevale su quella del minore,
  • dell’interruzione della gravidanza e delle scelte in ordine alla procreazione responsabile (legge 27 maggio 1978 n. 194) per le quali la legge prevede che la minore possa accedere ai consultori per ottenere la prescrizione medica di esami, farmaci  e dispositivi contraccettivi escludendo ogni ingerenza dei genitori e, anche per l’interruzione della gravidanza delle minori, prevede che “quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà, oppure qualora  queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri difformi”  sia possibile far intervenire il giudice tutelare a sostegno della volontà della minore: la decisione sull’interruzione volontaria della gravidanza, entro i 90 giorni, è rimessa soltanto alla responsabilità della donna, anche se minore.

Ogni altro atto medico va condiviso con il minore interessato, che va informato e coinvolto nelle scelte. Così sostiene il Magistrato Augusta Tognoni, in un articolo che illustra in modo più completo il delicato equilibrio fra norme giuridiche e etiche in tema di trattamenti sanitari ai minorenni:
La materia è delicata e complessa e va interpretata alla luce del dovere del medico di agire solo per il bene del paziente. Il minore deve essere coinvolto nel processo terapeutico, ma non può essere caricato di una responsabilità superiore alle sue forze e costretto a operare scelte che potrebbero essere causa di lacerazioni difficilmente assorbibili; il coinvolgimento non può diventare richiesta di “corresponsabilità” ma non si può prescindere dal coinvolgimento
(in Quaderni acp 2013; 20(2): 84-87.  Articolo disponibile in allegato) 

MINORI E DIRITTO ALLA PRIVACY

Interviste, questionari e diritto di cronaca 

Il diritto alla riservatezza dei dati personali riguarda ogni individuo a prescindere dall’età. 

Il Codice per la protezione dei dati personali richiama il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale (art. 50 d.lgs. 196 /2003 e art. 13 DPR 22 settembre 1988, n. 448). Ecco perché ogni volta che si pubblica un’immagine di minore, in mancanza di un’autorizzazione specifica, l’immagine dev’essere resa irriconoscibile.

In ambito sanitario, in primo luogo va ricordato il divieto di diffusione di dati personali che rivelano stati di salute e la vita sessuale (divieto generale). Va quindi evitata l’identificazione anche indiretta di soggetti che rilasciano dichiarazioni sulle loro condizioni di salute e malattia; vanno evitate riprese di stati patologici di soggetti identificati o identificabili.

Nel raccogliere dati particolari da soggetti minori di età, ad esempio con un questionario, occorre prevedere sempre  il rilascio delle informazioni sul trattamento dei dati ad almeno un genitore (o al tutore) e conservarne traccia agli atti ai fini dell'acccountability.   Si ritiene generalmente sufficiente il consenso di un solo genitore in quanto il questionario  è considerato atto di ordinaria amministrazione che non implica modifiche nei diritti o nella sfera economica del soggetto minore. 

Se si vuole raccogliere in un video una “storia di salute”, bisognerà evitare riprese in primo piano di chi racconta le sue vicende, ritratti a tutta persona di soggetti con evidenti menomazioni o didascalie con le generalità dei soggetti, salvo che ciò sia strettamente pertinente alle finalità che si intendono perseguire e che si sia ottenuto lo specifico consenso scritto dei genitori. 

Pur in assenza di dati personali sensibili, occorre ricordare che anche le norme sul diritto d’autore impongono, a chi intende diffondere l’immagine di una persona, in particolare di un minore, di acquisirne il consenso specifico espresso dai genitori o tutore legale (art. 96 legge n. 633/1941). Sarà quindi necessario indicare per iscritto le finalità di raccolta dell’immagine e dove verrà pubblicata (sito, pubblicazione, film,…).

 In tema di diritto di cronaca e di informazione, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cass. pen.n. 7504/14) che debba comunque prevalere, per espresso dettato legislativo, l'interesse oggettivo del minore alla riservatezza e a esso deve richiamarsi il senso di responsabilità del giornalista nella valutazione dell'interesse oggettivo del minore a che la notizia o i dati che lo possano riguardare siano pubblicati.

La tutela del minore prevale sul diritto di cronaca e, come tale, deve essere salvaguardata.

A scuola

In ambito scolastico, per ovvie ragioni, è stata dedicata particolare attenzione al trattamento dei dati dei minori e nel 2007 una circolare dava indicazioni  di dettaglio a tutti gli operatori dell'istruzione. Il Garante ha raccolto in un opuscolo  tutti gli aspetti e gli adempimenti necessari nell'ambito scolastico.  Fra questi, ade sempio, è prassi comune richiedere, all’inizio dell’anno scolastico, la cosiddetta “liberatoria” ai genitori per ritrarre e poter pubblicare foto e video degli allievi, oltre che per trattare i loro dati personali ai fini didattici e scolastici.
Problema del tutto simile si pone quando si svolgono interventi di promozione della salute oeducazione sanitaria rivolti direttamente ai ragazzi. È bene verificare con i dirigenti scolastici che gli interventi siano ricompresi nell’autorizzazione ottenuta dai genitori o, diversamente, chiederne una nuova, più esplicita.

In ambito sanitario

Riguardo all’ambito sanitario si applicano le regole sopra descritte per il rilascio delle informazioni sul trattamento dei dati. Nulla è cambiato rispetto al  "consenso informato" a qualsiasi trattamento sanitario, che non riguarda gli aspetti di privacy  (è previsto dalla legge n. 219/2017 che definisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata e specifica come vanno trattati i minori d'etrà al riguardo).

Un solo articolo del Codice Privacy italiano  tratta esplicitamente delle informazioni da rendere riguardo ai trattamenti di dati di minori (art 82 d.lgs. 196/2003  ) sia per indicare i casi in cui esso può essere successivo alla prestazione sia per dire che, una volta compiuti i 18 anni, leinformazioni devono essere fornite nuovamente direttamente al soggetto diventato maggiorenne.

Va ricordato che tutte le prescrizioni riguardo all'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, alle idonee misure per il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale,  previste per ogni individuo, valgono anche per i minori di età e per i luoghi di cura a loro dedicati.

I professionisti e strutture sanitarie devono mettere in atto opportune procedure per evitare di comunicare dati personali dei minori a persone non aventi diritto e documentare adeguatamente il motivo e la persona cui si rilasciano le informazioni. 

IMMAGINI E INFORMAZIONI DEI MINORI SUL WEB

L’enorme facilità di circolazione delle immagini e dei video in internet espone spesso i minori a situazioni illecite, potenzialmente anche dannose. Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte - con provvedimenti di divieto, con richiami e con materiale divulgativo - per proteggere i minori e renderli consapevoli dei pericoli sia in veste di vittime, talvolta anche inconsapevoli, sia in veste di autori inconsapevoli di atti illeciti.

Il Regolamento europeo 2016/679 prevede,all'art.8 cheil minore che abbia compiuto almeno 16 anni possa prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati da parte di società di servizi web (adesione a social network / gestione smatphone...). Se è piu' giovane occcorre il consenso genitoriale. 

L’aspetto più critico, legato alle nuove tecnologie, è l’impossibilità di garantire di fatto il cosiddetto diritto all’oblio: un’immagine può essere replicata facilmente e anche se il soggetto  si oppone sarà difficile cancellarla davvero dal web. Per questo, oggi più di ieri, è di cruciale importanza essere consapevoli della liceità di ciò che si pubblica.

Già nel  2014 in un’intervista all'ANSA, Antonello Soro, Presidente dell’Autorità Garante Italiana delineava un quadro di preoccupante di inconsapevolezza e incompetenza al riguardo, anche da parte degli adulti a cui spetta la tutela e guida dei cybernauti minori. Iln problema  dei rischi connessi all'uso dei social da parte dei giovani è di particolare interesse e il sito  www.garanteprivacy.it dedica una sezione apposita al cyberbullismo e offre documenti e materiali informativi utili al riguardo.

Anche in questo caso si tratta di  sviluppare una coscienza dei diritti delle persone attraverso azioni educative e culturali,  più ancora che di porre vincoli  legali e sanzioni.

 

MATERIALI  UTILI DAL SITO DEL  GARANTE PRIVACY

la scuola a prova di privacy

quadro di riferimento delle competenze in materia di protezione dei dati personali per gli studenti - Un supporto per gli educatori

Altri vademecum, opuscoli, infografiche del Garante


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