Il Garante Privacy autorizza l'uso di dati sanitari per la ricerca (Bozza)a cura di Grazia Bertiglia - DoRSPubblicato il 19 Aprile 2012Aggiornato il 20 Febbraio 2017DatiIl Garante per la protezione dei dati personali, dopo una fase di consultazione che ha coinvolto numerosi attori del settore, il 1 marzo 2012 ha emesso l'Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012. Le autorizzazioni generali sono un'importante strumento operativo, in quanto delinano il quadro entro il quale i trattamenti di dati personali sono autorizzati senza ulteriori adempimenti. L'autorizzazione del 1 marzo 2012 si aggiunge alle altre autorizzazioni generali già emesse dal Garante (sin dai tempi della prima legge sulla privacy) e periodicamente rinnovate e aggiornate. (sono tutte disponibili dalla pagina dedicata nel sito del Garante). Essa fa riferimento all'art. 110, comma 1, del Codice, che consente di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, e delimita le fattispecie in cui si possono utilizzare i dati personali sulla salute senza bisogno di chiedere l'autorizzazione al Garante o il consenso agli interessati. Le strutture scientifiche che svolgono ricerca sanitaria sono autorizzate a usare tutti i dati già raccolti nel corso delle attività di diagnosi e cura per i flussi correnti, i campioni biologici raccolti per finalità di diagnosi e cura e di altre ricerche, i dati di altre ricerche. Dovranno comunque provvedere alla cifratura dei dati, utilizzandoli in chiaro soltanto quando strettamente indispensabile. Potranno conservare i dati anche successivamente alla fase di studio, specificando i motivi di questa necessità nei protocolli di ricerca. Potranno utilizzare i dati di soggetti deceduti o irreperibili (da documentare) e condividerli anche con altri partner della ricerca in ambito europeo. Nulla cambia riguardo alla pubblicazione/diffusione dei dati: sia nei rapporti di ricerca sia sul web va sempre fatta si fa soltanto in formato aggregato, in modo da rendere impossibile a chiunque l’identificazione del soggetto. Resta fermo (e ribadito) il principio che laddove sia sufficiente trattare dati anonimi oppure laddove sia possibile dare l'informativa e chiedere iol consenso agli interessati, ciò andrà sempre fatto: In questi casi l'autorizzazione generale non opera. Sui progetti di ricerca vigileranno i COMITATI ETICI, ai quali si dovranno sempre sottoporre preventivamente e dai quali si dovrà ottenre il parere favorevole preventivo. I progetti perciò dovranno dettagliare specificamente i punti che denotano il rispetto delle prescirzioni dell'autorizzazione generale e nel condurre la ricerca queti punti dovranno essere rigorosamente rispettati. Non vengono compresi nell'autrorizzazione generale del 1 marzo 2012: - i trattamenti di dati genetici (per i quali si fa riferimento a un’altra autorizzazione generale, quella del 24 giugno 2011)- i casi in cui non si può chiedere consenso per motivi metodologici, per i quali occorre ricevere autorizzazione specifica dal Garante (l'auutorizzazione generale ammette invece i motivi organizzativi e etici)- le ricerche con raccolta di dati ad hoc (nel qual caso si deve ottenere il consenso degli interessati oppure quello del comitato etico + parere specifico del Garante)- i trasferimenti dei dati personali (da elaborare) in paesi extraeuropei, per i quali si deve chiedere autorizzazione specifica al Garante LA VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE GENERALE è fino al 31.12.2012 (similmente alle altre autorizzazioni generali in vigore). DOWNLOAD & LINKAUTORIZZAZIONE GENERALE 1 MARZO 2012TAG ARTICOLODATI PERSONALI; DATI SANITARI; RICERCA;