Vaccinazioni obbligatorie e scambio di informazioni fra scuola e sanità nel rispetto della privacy.
a cura di Grazia Bertiglia, Dors - Elisa Valesio, Regione Piemonte

LE NUOVE NORME SULL’OBBLIGO VACCINALE

Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”  ha reintrodotto l’obbligo vaccinale per i  bambini iscritti a scuola.(Vai al decreto)

Due circolari  emesse il 16 agosto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione hanno indicato alle rispettive organizzazioni come applicare le nuove norme, a partire dall’anno scolastico 2017-18.  (disponibile il testo in calce)

Dati i tempi ristretti, lo stesso Decreto individuava una modalità provvisoria di gestione, da realizzare nell’anno scolastico che si stava per aprire, ed una a regime, a partire dal successivo.

Al livello locale, delle Regioni /degli Uffici Scolastici Regionali e quindi delle Aziende Sanitarie e agli istituti scolastici spetta di rendere operative le norme,  in relazione alle diverse realtà locali; l’organizzazione locale e i sistemi informativi che vi fanno capo non sono infatti al momento  omogenee sul territorio nazionale, né vi è interpretabilità fra le due amministrazioni (sanità e scuola).

Obiettivo generale è stato quello di creare meno disagio possibile alle famiglie, meno aggravio possibile di lavoro per gli uffici sanitari e scolastici, nel rispetto dei tempi definiti e dei vincoli di privacy.

 L’obbligo vaccinale riguarda i minori da zero a sedici anni.

 Ci sono tre casi in cui non si fa la vaccinazione:

1)“Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi come descritto nella apposita sezione “Presentazione della documentazione”. (comma 2 del decreto-legge).

2)“le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

3)“Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere un posticipo della vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea).Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall’obbligo vaccinale.”

In tutti gli altri casi la vaccinazione è obbligatoria e, nel caso della scuola dell’infanzia, è obbligatorio presentare la documentazione che comprova lo stato del minore perché sia ammesso a frequentare. (Per le scuole successive e per l’anmmissione agli esami, la documentazione non costituisce requisito di accesso). Se manca la vaccinazione, occorre almeno aver fissato l’appuntamento per farla . Nel caso in cui manchi la documentazione per le scuole dell'obbligo le ASL si attiveranno per la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

Le ASL, anche su segnalazione delle scuole, devono avviare controlli a tappeto su tutti i soggetti per il recupero dell’inadempimento e devono applicare  la sanzione nei casi previsti.

 

Vai alla circolare del Ministero della Salute 16 agosto 2017- vaccinazioni

Vai alla circolare del Ministero dell'Istruzione 16 agosto 2017 - vaccinazioni

 

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

All’indomani di Ferragosto, i tempi erano ristrettissimi: “la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.”

Era chiaro ai Ministeri che il sistema non poteva garantire su tutto il territorio nazionale l’adempimento, per cui già si prevedeva che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potesse essere sostituita da un’autocertificazione; seguita dalla documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro il 10 marzo 2018.

PROBLEMI ORGANIZZATIVI E TUTELA DELLA PRIVACY

Da un lato il SSN dispone nel suo complesso delle informazioni sulle vaccinazioni effettuate, sui casi  di esonero e sui casi di immunizzazione a seguito di malattia.  A regime sarà approntato un Sistema Informativo Nazionale sulle vaccinazioni che riporterà tutte le informazioni in una banca dati unica;  al momento le regioni hanno gestito in modo autonomo e sul loro territorio questi dati, con differenti gradi di completezza e architettura dei sistemi informativi.

Nel sistema sanitario, il punto di riferimento per l’utente è la propria ASL di competenza, quella dove si risiede.

Dall’altro lato, l’organizzazione scolastica consente di iscriversi a scuole di territori differenti da quello di residenza. Non vi è corrispondenza piena quindi fra popolazione di riferimento dell’ASL e allievi  delle scuole su quel territorio.

Sia per evitare il disagio dei genitori sia per limitare il carico di lavoro aggiuntivo per gli sportelli  dei servizi vaccinali ASL e le segreterie delle scuole si è cercato di  favorire  contatti diretti  fra ASL e Scuole, che  necessitano di particolari accortezze per rispettare la normativa privacy.

Come ribadito dal parere del Garante del 1° settembre (allegato) non è possibile l’invio d’ufficio, dalle ASL direttamente alle scuole,  delle informazioni sulle vaccinazioni degli allievi, trattandosi di dati sensibili“Con il nostro provvedimento – ha dichiarato Soro - è consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un'adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni”.

Tuttavia le scuole debbono garantire che i minori non immunizzati, che presentano controindicazioni per la vaccinazione siano inseriti in classi dove gli altri  sono vaccinati.

Come si chiarisce ulteriormente nella lettera dell’Autorità Garante del 20 ottobre 2017, indirizzata alla Regione Veneto, (allegata) le Asl dovranno definire modalità di comunicazione con le scuole che escludano la comunicazione  di dati sensibili:  non potranno quindi  indicare alle scuole lo “stato vaccinale”  come definito ai punti 1) 2 ) 3) (immunizzato, non vaccinabile, vaccinazione differita) perchè queste informazioni potranno essere date alla scuola solamente dal genitore o tutore, mentre potranno comunicare i casi in cui risulta ancora l’irregolarità.

Parere del Garante Privacy 1 settembre 2017 

Lettera del Garante Privacy 20 ottobre 2017

QUALE SARA’ LA GESTIONE A REGIME DALL’ANNO SCOLASTICO 2019-20?

A regime i dirigenti scolatici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, trasmetteranno alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico;  tali elenchi, dopo i controlli, saranno restituiti dalle aziende sanitarie alle scuole con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

A seguito di tali adempimenti, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi saranno convocati dalla scuola e invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La scuola comunicherà nuovamente all’ASL la documentazione così prodotta o l'eventuale mancato deposito nel termine previsto. Per questi ultimi casi l’ASL procederà con gli adempimenti previsti per rispettare l’obbligo vaccinale e anche a comminare le sanzioni del caso.


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