Certificazione Verde Covid 19: tutto quello che c’è da sapere
a cura di Renata Leardi

Nell’ambito dei provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi, ha avuto una forte risonanza mediatica il Decreto Legge n. 52 del 23 aprile,  convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (testo completo disponibile in calce). In questo testo sono elencate le misure da adottare per andare incontro a una progressiva ripresa delle attività e degli spostamenti. In particolare, all’articolo 9 è presente la definizione delle certificazioni verdi:

le certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2;

I successivi decreti legge hanno definito in via sempre più specifica le destinazioni d’uso della Certificazione e il dibattito, politico e pubblico, ha tenuto in grande considerazione anche le osservazioni fatte dal Garante della Privacy per la tutela delle libertà individuali, coerentemente con gli obiettivi di prevenzione e contenimento del virus.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (testo in calce), sono state ufficialmente stabilite le modalità di rilascio e accesso inerenti la Certificazione verde digitale COVID-19. Questo documento consente, a livello nazionale, la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso a residenze sanitarie assistenziali e altre strutture, gli spostamenti in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Inoltre, a partire dal 1° luglio,  acquisisce validità come EU digital COVID certificate , facilitando così gli spostamenti  da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.

La Certificazione verde viene rilasciata autoamticamente ai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  2. aver completato il ciclo vaccinale;
  3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La durata della Certificazione varia a seconda della tipologia della prestazione sanitaria a cui è collegata (es: in caso di vaccino completo 9 mesi, in caso di tampone 48 ore).

Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione.

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione è stata resa possibile l’acquisizione della Certificazione in diversi modi: tramite l’uso di strumenti digitali (ad esempio l’ app Immuni o il Fascicolo Sanitario Elettronico) oppure in formato cartaceo. La certificazione si presenta sottoforma di QR code e firma digitale. Il personale addetto alle operazioni di verifica e controllo, appositamente formato, scansiona il codice QR utilizzando l’app VerificaC19.  Questa app è in grado di garantire l’attualità della validità della certificazione verde, in conformità ai principi protezione dei dati personali, garantendo inoltre che i verificatori possano conoscere solo le generalità dell’interessato, senza visualizzare le altre informazioni presenti nella certificazione (guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone).

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina dedicata alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi


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